RESI E RECESSI
Recesso
Le spese di spedizione per il reso sono a carico del consumatore fino alla sede di Biasini la Notte
Decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185
“Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza” pubblicato nella gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 1999 (Rettifica G.U.n.230 del 30 settembre 1999)
Il presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ;
Vista la legge 24 aprile 1998 n.128; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50; Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n.400; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e e del 21 maggio 1999; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie dell’industria, del commercio e dell”artigianato, di concerto con i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Art 1
Definizioni
1 Ai fini del presente decreto si intende per
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato da un fornitore e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione i contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all’attività professionale eventualmente svolta;
c) fornitoe: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che senza la presenza fisica e simultanea del fornitore del consumatore, possa impegnarsi per la conclusione del contratto tra le parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell’allegato l;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica pubblica o privata , la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Art 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica a contratti a distanza esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell’ all’egato ll;
b) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoninpubblici;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita d’asta.
Art 3
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato l’indirizzo del fornitore,
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità di pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell’articolo 5, comma3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, ilcui scopo commerciale devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile con ogni mezzo adeguato alla tecnica d comunicazione a distanza impiegata, osservandone particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazione telefoniche, l’identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio della conversazione con il consumatore da pena di nullità del contratto.
4.
Art 4.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto a sua scelta su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile di tutte le informazioni previste dall’articolo 3 comma 1 prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a)un’informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 5 inclusi i casi di cui all’articolo 5, comma 3;
b)l’indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni su servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di una durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un’ unica soluzione
e siano fatturati dall’operatore
della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell’indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Art 5
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di giorni dieci lavorativi decorrente:
a) per beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, sal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione della stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all”articolo 4 il termine per l’esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
a) per beni dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore,
b) per i servizi dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti;
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata con l” accordo del consumatore prima della scadenza de termine di dieci giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che i fornitore non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente.
e) di fornitura di giornali periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l” invio entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all’indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma telefax, e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a dispisizione del fornitore o della persona da questi designata secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto, il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve Avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto do recesso conformemente alle alle disposizioni di cui ai precedenti commi. È fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concessioni credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
8. Diritto di recesso dei fuori misura: il diritto di recesso si applica solo su materassi di misura standard 80×190 85×190- 160×190- 12×190-170×190-160×200
Tutte le altre varianti appartengono alla categoria beni confezionati su misura o personalizzati e non soggetti al diritto di recesso come da D.Lgs21/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 58 dell’11 marzo 2014 sezione 2 art.59 codice del Consumo.
Art 6
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione del fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del fornitore, dovuta l’indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
Art7.
Esclusioni
1. Gli articoli 3,4,5 e il comma 1 dell’articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) a contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinatao in un periodo prestabilito.
Art.8.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento da comunicare al consumatore ai sensi dell’art 3, comma 1, lettera e) del presente decreto legislativo.
2. L’istituto di emissione della carta di pagamento accredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva applicazione dell’articolo12 del decreto legge 3 maggio 19991, n.143, convertito, con modificazioni, della legge 5 luglio 1991, n.197. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccredidare al consumatore.
Art 9
Fornitura non richiesta
1.È vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2.il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.
Art.10
Limiti all’impegno di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L’impegno da parte di un fornitore del d telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diversa da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Art.11
Irrinunciabilita’ dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presentedecreto legislativo sonno irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal present decreto legislativo.
Art.12
Sanzioni
1. Fatta salva l’applicazione della legge penale qualora il fatto costruisca reato, il fornitore il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3 4,6,9 e 10 de presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui all’articolo º non rimborsa al consumatore le somme da questi eventuamente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dell’articolo13 della predetta legge 24 novembre 1981, n.689, all’accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, di organi di polizia amministrativa il rapporto previsto dall’articolo17 della legge 24 novembre1981, n.689, è presentato all’ufficio provinciale dell’industria e dell’artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell’operatore commerciale.
Art.13
Azioni collettive
1. In relazionale disposizioni del presente decreto legislativo le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n.281.
Art.14
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del fornitore
Art.15
Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50, alle forme speciali di vendita previste dall’articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Rpubblica Italiana.
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui all’articolo1, comma 1 lettera d):
Stampati senza indirizzo
Stampati con indirizzo
Lettera circolare
Pubblicità stampa con buono
d’ordine
Catalogo
Telefono con intervento di un operatore
Telefono senza intervento di un operatore(dispositivo automatico di chiamata, audiotext)
Radio
Videotelefono (telefono con immagini)
Teletext( micricmputer, schermi di televisore) con tastiera o schermo sensibile al tatto
Posta elettronica
Fax
Televisore (teleacquisto, televendita)
Allegato II
Servizi finanziari di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a):
Servizi d’investimento
Operazioni di assicurazione e di riassicurazione
Servizi bancari
Operazioni riguardanti fondi di pensione
Servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione
Tali servizi comprendono in particolare i servizi di investimento di cui all’allegato della direttiva 93/22CEE, i servizi di società di investimenti collettivi;
I servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l’allegato della seconda direttiva 89,/646/CEE;
Le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione di cui :
all’articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all’allegato della direttiva
79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/29/CEE e 92/96/CEE.